Legge sulle lingue e rispettiva Ordinanza

Dal 2007 la Svizzera dispone di una „Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche“ (Legge sulle lingue, LLing) che aiuta a far chiarezza sugli ambiti di azione relativi all’articolo 70 della Costituzione.

La legge diventa operativa nel 2010, con l’Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, abbreviata con OLing, revisione del 2014).

La legge sulle lingue disciplina

  1. l’uso delle lingue ufficiali della Confederazione;
  2. la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche;
  3. il sostegno di Cantoni bilingui;
  4. il sostegno dei cantoni Grigioni e Ticino per misure volte alla salvaguardia del romancio e dell’italiano.

Si riassumono le implicazioni concrete più importanti del punto 2 derivanti dalla Legge nella rispettiva Ordinanza.

Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche

  • si finanziano associazioni che promuovono scambi scolastici (art. 9 OLing);
  • si promuovono progetti volti a rafforzare l’insegnamento delle lingue nazionali attraverso a) sviluppo di sussidi didattici, b) insegnamento bilingue e c) insegnamento della lingua locale ad alloglotti prima della scuola elementare (art. 10 OLing);
  • si promuovono progetti volti a rafforzare le conoscenze in L1 degli alloglotti attraverso insegnamento integrato, formazione dei docenti e sviluppo di sussidi didattici (art. 11 OLing);
  • si finanzia l'Istituto di plurilinguismo dell'Università di Friburgo e dell'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo per la ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo (art. 12 OLing);
  • si sostengono agenzie di stampa che informano su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche e pubblicano regolarmente in almeno tre lingue nazionali (art. 13 OLing);
  • si finanziano organizzazioni, istituzioni o progetti di enti pubblici attivi in diversi ambiti della promozione delle lingue nazionali e degli scambi culturali. Sono previsti aiuti finanziari anche a sostegno delle traduzioni (art. 14, 15 OLing).

La legge sulle lingue e la rispettiva ordinanza non solo offrono la base legale per intervenire su stati quo reputati insoddisfacenti o ottimizzabili, ma anche per favorire approcci innovativi. Ogni 31 gennaio è possibile inoltrare delle richieste di aiuti finanziariall'Ufficio federale della Cultura.